{"id":504,"date":"2021-09-28T11:39:38","date_gmt":"2021-09-28T09:39:38","guid":{"rendered":"https:\/\/ilradiologo.org\/wp1\/?p=504"},"modified":"2021-09-28T11:39:40","modified_gmt":"2021-09-28T09:39:40","slug":"entrata-in-vigore-del-regolamento-536-2014-in-tema-di-sperimentazione-clinica-di-medicinali-per-uso-umano-scenari-vecchi-e-nuovi-in-medicina-nucleare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ilradiologo.org\/wp1\/2021\/09\/28\/entrata-in-vigore-del-regolamento-536-2014-in-tema-di-sperimentazione-clinica-di-medicinali-per-uso-umano-scenari-vecchi-e-nuovi-in-medicina-nucleare\/","title":{"rendered":"Entrata in vigore del REGOLAMENTO 536\/2014 in tema di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano: scenari vecchi e nuovi in Medicina Nucleare"},"content":{"rendered":"\n<p>Maria Cristina Marzola<\/p>\n\n\n\n<p>Sulla gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea del 27 maggio 2014 \u00e8 stato pubblicato il Regolamento<br>in tema di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano (Regolamento UE n. 536\/2014) (1),<br>che sostituisce la direttiva 2001\/20\/CE (2). La sua applicazione \u00e8 ancora attesa (prevista per il<br>2022), in quanto subordinata all\u2019attivazione di un portale unico UE europeo cui presentare le<br>richieste. Lo scopo del nuovo regolamento \u00e8 stato quello di colmare una serie di carenze<br>normative, tramite la creazione di un quadro uniforme per l\u2019autorizzazione degli studi clinici da<br>parte di tutti gli stati membri. Se da un lato, infatti, la direttiva 2001\/20 aveva introdotto dei<br>miglioramenti in tema di sicurezza e di validit\u00e0 etica delle sperimentazioni cliniche, dall\u2019altra ha<br>visto un incremento dei costi, degli obblighi amministrativi e del tempo medio d\u2019attesa, con una<br>riduzione delle domande di sperimentazione del 25% dal 2007 al 2011. I radiofarmaci utilizzati in<br>Medicina Nucleare a scopo diagnostico e terapeutico sono considerati farmaci a tutti gli effetti e<br>sono di conseguenza dipendenti dalla legislazione che norma questi ultimi, compresa quella<br>relativa alla sperimentazione<br>Il Regolamento 536\/2014 ha apportato modifiche sia generali che pi\u00f9 specifiche nel contesto della<br>sperimentazione con radiofarmaci.<br>Le modifiche generali sostanziali sono sostanzialmente rappresentate dalle seguenti:<br>\uf0b7 Si tratta di un regolamento (e non pi\u00f9 di una direttiva), quindi di una procedura \u201cself-<br>executing\u201d, per la quale non \u00e8 previsto nessun atto di recepimento od attuazione nazionale<br>(pur se non sar\u00e0 possibile evitare del tutto l\u2019intervento locale, per non venire in contrasto<br>netto con le normative nazionali)<br>\uf0b7 Prevede un portale unico UE, gestito dalla Commissione Europea, per la presentazione delle<br>domande di sperimentazione, che consentir\u00e0 la gestione centralizzata, evitando i<br>\u201cdoppioni\u201d e le richieste sovrapponibili.<br>\uf0b7 Prevede una cospicua riduzione dei tempi di autorizzazione, riconoscendo un \u201cpromotore\u201d<br>della sperimentazione, che presenta il dossier e identifica un \u201cReporting Member State\u2019 che<br>valuter\u00e0 la proposta e ne autorizzer\u00e0 di fatto l\u2019esecuzione o meno entro 45 giorni.<br>\uf0b7 Richiede una centralizzazione della revisione etica degli studi, per cui ogni stato membro,<br>per partecipare alle sperimentazioni, deve allineare la tempistica e le procedure per la<br>valutazione dei Comitati Etici.<br>\uf0b7 \u00c8 prevista la possibilit\u00e0 di co-sponsorizzazione di un progetto di studio da parte di un<br>promotore che pu\u00f2 delegare in parte o \u201cin toto\u201d i suoi compiti a una persona fisica, a una<br>societ\u00e0, a un\u2019istituzione o a un organismo.<br>\uf0b7 Consente una maggiore trasparenza sullo svolgimento degli studi, dalla loro autorizzazione<br>fino ai risultati, con pubblicazione anche di una sintesi di questi ultimi in linguaggio<br>semplice, per consultazione dal pubblico.<br>\uf0b7 Introduce il concetto di \u201csperimentazione a basso livello d\u2019intervento\u201d, che consente una<br>valutazione pi\u00f9 rapida e termini assicurativi pi\u00f9 agevoli e meno onerosi per procedure<br>sperimentali che prevedano solo un minimo rischio aggiuntivo rispetto a quando il farmaco sia usato nelle indicazioni d\u2019uso autorizzate, o in conformit\u00e0 con l\u2019autorizzazione all\u2019immissione in commercio (AIC), o sulla base di robusta evidenza scientifica pubblicata.<\/p>\n\n\n\n<p>Pur rientrando nel grande gruppo dei \u201cfarmaci\u201d, i radiofamaci mostrano alcune innegabili<br>peculiarit\u00e0, di cui bisogna tener conto e che riguardano in particolare la loro la natura radioattiva<br>(per cui sono assoggettati anche alla normativa sulla radioprotezione, Decreto Legislativo<br>101\/2020, recentemente emanato come attuazione di Euratom 2013), la loro la validit\u00e0 \u201climitata\u201d<br>nel tempo, legata all\u2019emivita del loro radionuclide, il tipo di attivit\u00e0 che essi esplicano, poich\u00e9 di<br>fatto il \u201cprincipio attivo\u201d \u00e8 la radiazione stessa, e le quantit\u00e0 somministrate, decisamente molto<br>piccole. Questo ha richiesto, nel tempo, la definizione di specifiche regole sia per caratterizzare<br>l\u2019ambiente di preparazione dei radiofarmaci stessi in strutture sanitarie (Radiofarmacia), sia per<br>assicurare la qualit\u00e0 delle preparazioni. A livello europeo esistono norme comunitarie di buona<br>fabbricazione dei radiofarmaci (Good Manufacturing Practices, GMP), caratterizzate da<br>un\u2019estrema complessit\u00e0, poich\u00e9 richiedono come responsabile del processo produttivo una<br>\u201cqualified person\u201d certificata, personale con elevata competenza e con distinzione per ogni lotto<br>fra gli addetti alla produzione e al controllo di qualit\u00e0, particolari requisiti strutturali, nonch\u00e9 un<br>complesso sistema di tracciabilit\u00e0, documentazione ed etichettatura. Nell\u2019agosto del 2009 sono<br>entrate in vigore in Italia (dopo pubblicazione su Gazzetta ufficiale del 2005) (3) le Norme di Buona<br>Preparazione dei Radiofarmaci in Medicina Nucleare (NBP-MN), le quali sostanzialmente si basano<br>sugli stessi principi di qualit\u00e0 delle GMP in termini di assicurazione della qualit\u00e0 ma con modalit\u00e0<br>operative e richieste strutturali un po&#8217; meno impegnative e sistema burocratico meno pesante,<br>quindi pi\u00f9 facilmente implementabili, specie in ambito ospedaliero.<br>Nel contesto legislativo che precedeva il regolamento 536, secondo l\u2019articolo 13 della direttiva<br>2001\/20 sia le sperimentazioni \u201cprofit\u201d che \u201cno profit\u201d con radiofarmaci richiedevano<br>l\u2019applicazione di GMP ed erano dipendenti da autorizzazione dell\u2019autorit\u00e0 competente (AIFA). Con<br>l\u2019art. 16 del dl.vo 200\/2007 (4), il legislatore italiano ha tuttavia, concesso (in deroga al DLg<br>2001\/20), nel contesto di strutture ospedaliere pubbliche od equiparate ed istituti di ricerca e solo<br>per sperimentazioni \u201cno profit\u201d e per prodotti utilizzati nella struttura di produzione e in quelle<br>partecipanti allo stesso trial multicentrico, la preparazione di radiofarmaci sperimentali senza<br>necessit\u00e0 di GMP, operando cio\u00e8 secondo le norme vigenti per la preparazione dei radiofarmaci<br>sperimentali, quindi, di fatto, tramite le NBP.<br>La 536\/2014 rappresenta il primo riferimento normativo europeo in cui viene riconosciuta la<br>particolare natura dei radiofarmaci e in cui, almeno in parte, le disposizioni per essi divengono<br>peculiari. Il nuovo regolamento richiede, infatti, la necessit\u00e0 di autorizzazione e di produzione in<br>GMP (con tutti gli oneri che questo comporta) per la fabbricazione dei medicinali sperimentali, ma<br>prevede una deroga per alcune categorie, fra cui proprio i Radiofarmaci, per i quali \u00e8 quindi<br>concessa l\u2019applicazione delle normative dello stato membri interessato (in Italia, le NBP) La<br>deroga non viene per\u00f2 concessa per tutti i radiofarmaci ovunque prodotti, ma soltanto per quelli<br>che verranno utilizzati a scopo \u201cdiagnostico\u201d (e non a quelli che saranno invece usati a scopo<br>terapeutico), solo se prodotti in strutture ospedaliere o similari dotate di radiofarmacia che<br>produca in NBP, senza scopo di lucro, e siano utilizzati nella struttura di produzione o in strutture<br>ospedaliere o centri clinici o di ricerca che rientrino nel medesimo trial clinico, alle quali devono<br>essere fornite gratuitamente (Art. 61, Art. 63). La stessa deroga \u00e8 prevista per le etichettature dei <\/p>\n\n\n\n<p>prodotti, nelle quali gli Art. 67 e 68 prevedono delle semplificazioni per i radiofarmaci sperimentali<br>rispetto agli altri (per il quali risultano assai complesse).<br>L\u2019attuazione del nuovo regolamento apre sicuramente uno scenario innovativo nella<br>sperimentazione con radiofarmaci, rappresentando un\u2019opportunit\u00e0 da sfruttare, senza, tuttavia,<br>rispondere a tutti gli unmet clinical needs, da cui la necessit\u00e0 di individuare una serie di criticit\u00e0 su<br>cui gli stakeholders possano intervenire. Indubbiamente la deroga da GMP e la possibilit\u00e0 di<br>produrre radiofarmaci diagnostici in NBP nelle radiofarmacie ospedaliere e di consentirne la<br>fornitura gratuita a tutti i partecipanti dello studio rappresenta un vantaggio per gli studi \u201cno<br>profit\u201d. Teniamo comunque conto che questo non vale per i radiofarmaci ad uso terapeutico (che<br>stanno assumendo invece un\u2019importanza sempre maggiore in ambito medico nucleare, grazie alle<br>tecniche di teragnostica e alla possibilit\u00e0 attuale di eseguire un maggior numero di terapie<br>radiometaboliche senza necessit\u00e0 del ricovero protetto), per i quali viene mantenuto l\u2019obbligo delle<br>GMP, e che implementare le GMP in ambito ospedaliero \u00e8 molto complesso e dispendioso, in<br>termini di dispositivi e personale. Un importante vantaggio \u00e8 anche rappresentato dallo<br>snellimento delle procedure secondo il concetto di \u201cbasso livello d\u2019intervento\u201d, poich\u00e8 svariate<br>sperimentazioni in campo medico-nucleare potrebbero verosimilmente rientrare in questo gruppo.<br>Certamente, non \u00e8 chiaro il ruolo delle industrie (che non rientrano fra le categorie che possano<br>sviluppare radiofarmaci sperimentali senza GMP, nemmeno di tipo diagnostico); si pu\u00f2<br>probabilmente prevedere lo sviluppo di possibilit\u00e0 di intervento commissionando uno studio<br>clinico ad una struttura sanitaria, o co-sponsorizzandolo. Particolare importanza avr\u00e0 inoltre, nel<br>contesto italiano, il problema della centralizzazione dei comitati etici, che in Italia sono<br>attualmente 90; i decreti attuativi della legge Lorenzin 2018 (5), che avrebbero dovuto ridurli a 40,<br>non sono ancora entrati in vigore, e vi \u00e8 dunque un rischio di incompatibilit\u00e0, all\u2019entrata in vigore<br>della 536.<br>In questo contesto, sar\u00e0 mandatorio un\u2019ulteriore intensificazione della collaborazione del medico<br>nucleare con altre figure professionali (radiochimici, radiofarmacisti). Un ruolo essenziale sar\u00e0,<br>inoltre, verosimilmente giocato dalle Societ\u00e0 scientifiche, nel favorire l\u2019interdisciplinariet\u00e0 e in<br>termini di interlocuzione con le istituzioni (AIFA, Ministero della Salute) e con le industrie<br>(favorendo l\u2019instaurarsi di relazioni, anche contrattuali con le strutture sanitarie), nonch\u00e9 di<br>promozione\/organizzazione di trials clinici, anche co-sponsorizzati e anche con un unico Promotore<br>e pi\u00f9 protagonisti, definendo la partecipazione di questi ultimi attraverso rigidi standard<br>metodologici.<br>Bibliografia:<br>1) Regolamento (UE) n. 536\/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,<br>sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano e che abroga la direttiva<br>2001\/20\/CE. Gazzetta Ufficiale dell\u2019Unione europea, L.158, del 27 maggio 2014.<br>2) Direttiva 2001\/20\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001,<br>concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed<br>amministrative degli stati membri relative all\u2019applicazione della buona pratica clinica<br>nell\u2019esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico\u201d, pubblicato nella<br>Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2003 \u2013 Supplemento ordinario n. 130.<\/p>\n\n\n\n<p>3) DECRETO 30 marzo 2005 Approvazione e pubblicazione del I supplemento alla XI edizione<br>della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana. (GU Serie Generale n.168 del 21-07-<br>2005)<br>4) Decreto LEGISLATIVO 6 novembre 2007 n. 200: Attuazione della direttiva 2005\/28\/CE<br>recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in<br>fase di sperimentazione a uso umano, nonch\u00e8 requisiti per l&#8217;autorizzazione alla<br>fabbricazione o importazione di tali medicinali. (GU Serie Generale n.261 del 09-11-2007 &#8211;<br>Suppl. Ordinario n. 228)<br>5) LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3: Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di<br>medicinali nonch\u00e8 disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza<br>sanitaria del Ministero della salute. (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Maria Cristina Marzola Sulla gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea del 27 maggio 2014 \u00e8 stato pubblicato il Regolamentoin tema di sperimentazione clinica di medicinali per uso umano (Regolamento UE n. 536\/2014) (1),che sostituisce la direttiva 2001\/20\/CE (2). La sua applicazione \u00e8 ancora attesa (prevista per il2022), in quanto subordinata all\u2019attivazione di un portale unico UE europeo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":501,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[32],"tags":[],"class_list":{"0":"post-504","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-aimn"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ilradiologo.org\/wp1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/504","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ilradiologo.org\/wp1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ilradiologo.org\/wp1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilradiologo.org\/wp1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilradiologo.org\/wp1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=504"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/ilradiologo.org\/wp1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/504\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":505,"href":"https:\/\/ilradiologo.org\/wp1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/504\/revisions\/505"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ilradiologo.org\/wp1\/wp-json\/wp\/v2\/media\/501"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ilradiologo.org\/wp1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=504"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilradiologo.org\/wp1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=504"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ilradiologo.org\/wp1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=504"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}