Quesito:
Premesso che il contratto-tipo 2017 tra Reale Mutua e soci SIRM dell’assicurazione per la responsabilità professionale prevede una clausola claims made (a richiesta fatta) finalizzata a tenere indenne l’assicurato dalle richieste di risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il periodo di assicurazione in corso, purchè siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi entro il periodo di retroattività stabilito in polizza nei sette anni precedenti la data di inizio del periodo di assicurazione:
Vi chiedo se per gli anni precedenti che, in base al contratto tipo 2017, risulterebbero senza copertura assicurativa (ottavo, nono, decimo dalla data di inizio del periodo di assicurazione) può valere la copertura assicurativa riferibile ai contratti stipulati tra la Reale Mutua/broker e il socio SIRM negli anni suddetti secondo lo schema loss occurrence (o “insorgenza del danno”) che opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto.
Risposta:
Nelle annualità suindicate (2007-2010) la polizza Convenzione SIRM era prestata in “LOSS OCCURRENCE” dalla Milano Assicurazioni (ora UNIPOLSAI). Pertanto i fatti colposi posti in essere durante detto periodo sono coperti dalla predetta polizza indipendentemente da quando viene notificata al medico la richiesta di risarcimento a condizione, chiaramente, che il medico stesso avesse sottoscritto la predetta polizza con MILANO ASSICURAZIONI nell’anno è stato posto in essere il fatto colposo oggetto della richiesta risarcitoria.
Pertanto chi è sempre stato assicurato con la Convenzione SIRM – come noi abbiamo sempre raccomandato- ha la copertura assicurativa anche per l’ottavo, nono e decimo anno antecedente al periodo di assicurazione in corso.
Quesito
Premesso che il contratto-tipo 2017 tra Reale Mutua e soci SIRM dell’assicurazione per la responsabilità professionale prevede una clausola claims made (a richiesta fatta) finalizzata a tenere indenne l’assicurato dalle richieste di risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il periodo di assicurazione in corso, purchè siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi entro il periodo di retroattività stabilito in polizza nei sette anni precedenti la data di inizio del periodo di assicurazione:
Vi chiedo di indicarmi un preventivo di spesa per i Soci SIRM che, essendosi iscritti per la prima volta alla nostra Associazione soltanto negli ultimi anni, desiderano estendere la copertura assicurativa offerta dal contratto-tipo 2017 ai dieci anni precedenti la data di inizio del periodo di assicurazione, ovvero che desiderano inserire nel contratto una clausola claims made c.d. pura, destinata alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nel periodo di efficacia della polizza indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito.
Risposta
La richiesta di estendere anche ai liberi professionisti la retroattività a 10 anni antecedenti al periodo di assicurazione in corso o addirittura di renderla illimitata è stata da noi rivolta alle compagnie ogni anno ma la risposta delle compagnie è sempre stata negativa.
Evidenziamo che per i liberi professionisti la retroattività di 7 anni è un unicum sull’attuale mercato assicurativo che normalmente presta due anni di retroattività estendibili a 5 con il pagamento di sovrapremi che arrivano anche al 50 % del premio base.
Va anche considerato che, dall’analisi del ns. ampio database sinistri che abbraccia un periodo di 11 anni (2006 – 2016 compreso), i sinistri denunciati per fatti colposi posti oltre i 7 anni di retroattività in ambito privato sono estremamente rari (0,30% circa)
Possiamo pertanto affermare che tale possibilità è oltremodo remota.
Resta comunque ferma la ns. annuale richiesta di estensione, che verrà inoltrata alle compagnie anche nel 2017 ma che sino ad ora ha trovato preclusione totale da parte dell’ intero mercato.
Quesito
Premesso che il contratto-tipo 2017 tra Reale Mutua e soci SIRM dell’assicurazione per la responsabilità professionale prevede una clausola claims made (a richiesta fatta) finalizzata a tenere indenne l’assicurato dalle richieste di risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il periodo di assicurazione in corso, purchè siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o commessi entro il periodo di retroattività stabilito in polizza nei sette anni precedenti la data di inizio del periodo di assicurazione:
Vi chiedo se, in caso di contratto stipulato tra la Reale Mutua e il socio SIRM che si avvicina alla cessazione o sospensione dell’attività professionale, la copertura assicurativa per gli ultimi dieci anni di attività può essere articolata non soltanto sulla base del sistema claims made (a richiesta fatta) bensì anche secondo lo schema loss occurrence (o “insorgenza del danno”) che opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto. A tal fine, Vi chiedo di indicarmi un preventivo di spesa per i Soci SIRM che, avviandosi agli ultimi anni di svolgimento dell’attività professionale, desiderano garantirsi una copertura assicurativa operante anche secondo lo schema loss occurrence (o “insorgenza del danno”) in relazione a tutte le condotte insorte nel periodo di durata del contratto ma generatrici di domande risarcitorie dopo la cessazione dell’attività, considerato che in caso contrario è evidente che, in mancanza di rinnovo della copertura assicurativa secondo lo schema claims made (a richiesta fatta) anche dopo la cessazione o sospensione dell’attività professionale, l’assicurato sarebbe esposto a un ‘buco di garanzia’.
Risposta
La polizza convenzione SIRM in corso con REALE MUTUA prevede all’art. 18 a pagina 10 una clausola di ultrattività (c.d. SUNSET CLAUSE o pensionamento) a protezione del medico assicurato e dei sui eredi.
Nel caso da lei indicato la copertura “LOSS OCCURRENCE” non ha motivo di esistere.
Infatti la clausola prevede un’ultrattività di 10 anni per tutte le richieste che dovessero pervenire nei successivi 10 anni dal giorno del pensionamento (termine dal quale si presume che il medico non svolga più attività medica).
Pertanto tramite l’attivazione della predetta clausola il medico libero professionista non ha nessun “buco di garanzia” ma anzi sono coperte tutte le richieste di risarcimento indirizzate a lui o ai suoi eredi pervenute nei 10 anni successivi al suo pensionamento per fatti colposi posti in essere durante l’ultimo periodo di assicurazione e/o nei sette anni precedenti avendo così coperto un arco temporale di circa 17 anni che è più che sufficiente a garantire appieno la responsabilità del medico stesso.