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Sentenza Cassazione garantisce copertura INAIL anche agli specializzandi

di Giovanni Pasceri

La sentenza della Corte di Cassazione – sezione lavoro – del 13 gennaio 2021, n. 443, chiarisce che i medici in formazione specialistica vanno assicurati per i rischi professionali, la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta. Le condizioni della garanzia INAIL devono dunque essere estese agli specializzandi, esattamente come a tutto il personale ospedaliero. La Corte di Cassazione fa leva sulla doppia natura della prestazione degli specializzandi che, da un lato, sono degli studenti universitari in formazione specialistica, ma, dall’altro, sono anche personale medico che presta assistenza effettiva ai pazienti presso la struttura sanitaria cui sono assegnati. Proprio da tale doppia natura deriva che gli specializzandi sono garantiti da due diversi sistemi assicurativi, contemporanei e complementari. L’Università, che stipula il contratto di formazione, è tenuta a erogare i contributi previdenziali all’Inps per invalidità e vecchiaia.  L’Azienda Sanitaria, invece, è il soggetto tenuto all’obbligo Inail, in quanto trattasi del soggetto responsabile del luogo in cui lo specializzando espleta la propria attività. La Corte di Cassazione ha anche precisato il perché l’assicurazione da stipulare per gli specializzandi sia quella pubblica, non potendosi fare validamente ricorso alla stipula di assicurazioni private. Sebbene infatti l’art. 38 della Costituzione lasci libertà nella scelta delle formule assicurative, la scelta deve garantire pienamente e senza squilibri tutti i lavoratori di una azienda sanitaria. Inclusi gli specializzandi occupati per la soddisfazione di un interesse pubblico.

Riportiamo di seguito l’approfondimento dell’ Avv. Giovanni Pasceri.

L’obbligo di copertura assicurativa da parte dell’INAIL agli specializzandi e nel
contratto di formazione lavoro.

La copertura assicurativa privata non sostituisce quella obbligatoria dell’INAIL

  1. Premessa
    A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 276/2003 (cd. riforma Biagi), l’istituto dell’apprendistato si divide in tre diverse tipologie contrattuali:
    i) l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (ex art. 43, d.lgs. n. 81/2015);
    ii) l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (ex art. 44, d.lgs. n. 81/2015);
    iii) l’apprendistato di alta formazione e ricerca (ex art. 45, d.lgs. n. 81/2015 che comprende lo svolgimento di attività di ricerca per conseguire un titolo di studio di livello secondario superiore o universitario sino all’alta formazione specialistica compresi i dottorati di ricerca).
  2. Come per il precedente istituto, le attività formalizzanti, che comportano rischi o pericoli,
  3. aventi le caratteristiche oggettive elencate dall’art. 1, n. 28 del d.p.r. n. 1124/65, detto T.U.
  4. Infortuni, devono essere tutelate dall’INAIL.
  5. Nel caso specifico l’art. 3, comma 3, del d.l. n. 68/2015 dispone che, a tal fine, si provveda ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell’attivazione. Allo stesso tempo, il Decreto interministeriale 13 giugno 2017 n. 402 – recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.Int. n. 68/2015 -, definisce gli standard minimi che devono essere posseduti dalle singole strutture su cui insistono le scuole di specializzazione e gli
  6. standard minimi specifici relativi alle singole specialità, determinati dall’Osservatorio nazionale, conformemente a quanto disposto dall’art. 43 del d.lgs. n. 368/1999.
  7. In questo modo, l’Ente formativo (pubblico o privato) ha l’obbligo di assicurare il soggetto in formazione durante lo svolgimento di attività pratiche e/o di laboratorio didattico, di ricerca o di servizio ai sensi dell’art. 4, n. 5 del d.p.r. 1124/1965, compresa l’alternanza scuola lavoro degli studenti della scuola superiore (ai sensi del d. lgs. 15 aprile 2005, n. 77, sempreché l’attività effettuata presenti i presupposti del richiamato art. 1, n. 28 del T.U. Infortuni).
  8. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 13 gennaio 2021, n. 443, richiamando un principio consolidato, ribadisce che i medici in formazione specialistica, ribadisce l’obbligo assicurativo per i rischi professionali, la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta, come stabilito per tutto il personale aziendale che si trova nelle medesime condizioni lavorative e “alle stesse condizioni del proprio personale”.
  9. Nel caso specifico, la giurisprudenza ha avuto modo di ribadire l’obbligo assicurativo a carico delle aziende sanitarie per i medici specializzandi in corso di formazione. Nella fattispecie la Corte di Cassazione sottolinea la doppia natura della prestazione degli specializzandi: da un lato, sono studenti universitari in formazione specialistica, e, dall’altro, svolgono un’effettiva attività assistenziale, non dissimile da quella degli operatori strutturati presso la struttura sanitaria a cui sono stati assegnati. Di conseguenza devono
  10. godere, in modo equanime, della tutela assicurativa garantita al proprio personale sanitario dipendente.
  1. Il contratto di formazione lavoro
    L’attività svolta dai medici specializzandi, ancorché non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, si inquadra nell’ambito di un “contratto di formazione lavoro”, così come ricorda l’Ordinanza del 1° luglio 2020 n. 13283 (richiamando la costante giurisprudenza: cfr. Cass. n. 20403 del 22 settembre 2009; n. 1891 del 09 febbraio 2012; 13452 del 29 maggio 2018).
    Nel contratto di formazione lavoro non si rinvengono le caratteristiche tipiche del rapporto di lavoro subordinato. Allo stesso tempo, manca una piena commutatività delle prestazioni posto che le attività prestate dal soggetto in formazione scaturiscono dall’esigenza formativa che vanno principalmente a vantaggio del soggetto in formazione (in questo senso cfr. Cass. 18670/17).

Per l’effetto, non è rinvenibile, nel “contratto di formazione lavoro” la sinallagmaticità tipica tra l’attività prestata dallo specializzando e gli emolumenti corrisposti. La mancanza di tali presupposti impedisce, quindi, la verifica dell’adeguatezza della remunerazione della prestazione lavorativa ai sensi dell’art. 36 della Costituzione (Corte di Cassazione, con l’ordinanza 8 settembre 2020 n. 18667).

  1. Formazione lavoro e rischi lavorativi in ambito sanitario
    Come anzidetto, l’attività dello specialista, tuttavia, non è dissimile da quella del lavoratore subordinato trovandosi, anch’esso, esposto agli stessi rischi lavorativi insiti nella prestazione sanitaria. Per tali ragioni, l’Ente, presso cui lo specializzando opera, deve provvedere alla relativa copertura assicurativa mediante la gestione dell’INAIL.
    In questo modo, lo specializzando viene garantito, in modo contemporaneo e complementare, dall’Università e dall’Azienda sanitaria.
    L’Università stipula il contratto di formazione, corrispondendo i contributi previdenziali all’INPS per la pensione di invalidità e di vecchiaia. L’Azienda sanitaria, presso cui lo specializzando espleta la propria attività di “formazione-lavoro” garantisce, invece, la prestazione assicurativa erogata dall’INAIL per i rischi lavorativi.
    Circa la natura della copertura, la Corte di Cassazione ha precisato che l’assicurazione da stipulare per gli specializzandi non può avvenire esclusivamente attraverso assicurazioni private, in sostituzione della copertura assicurativa pubblica. L’INAIL svolge istituzionalmente le funzioni di assicurazione sociale obbligatoria volta a garantire un sistema di “tutela sociale” ai sensi dell’art. 38, comma 2 della Costituzione e del Testo Unico sulle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria così come previsto dal d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, integrato dal d.lgs. n. 38/2000.
    La citata sentenza del giudice di legittimità, richiama l’insegnamento della Corte Costituzionale (sent. n. 160/1974) il quale sottolinea la differenza ontologica tra il sistema delle assicurazioni private e quello delle assicurazioni pubbliche: “(…) la natura, la funzione e lo stesso rapporto (…) sono sostanzialmente diversi (…), anche se hanno in comune alcuni caratteri generali. (…) La natura delle assicurazioni sociali è tipicamente pubblicistica (…) chiamati a provvedere ai compiti che la Costituzione affida, in via primaria allo Stato, che è tenuto a garantire (….). L’assicurazione privata gravita intorno ad un’impresa, che (…) tiene conto di un quid destinato a rappresentare l’utile (…) estraneo alle assicurazioni sociali, (…). Nell’assicurazione privata all’assicurato, o a chi per lui si obbliga, compete l’onere del pagamento del premio; nell’assicurazione sociale l’obbligo di pagare i contributi assicurativi grava di regola su persona diversa dall’assicurato, ne’ il pagamento dei contributi condiziona il diritto alla prestazione; ne’, d’altra parte, la persona tenuta al pagamento dei contributi ha un qualche diritto nei confronti dell’ente assicuratore.
    Fine precipuo delle assicurazioni sociali, invece, è quello di garantire ai beneficiari la sicurezza del soddisfacimento delle necessità di vita a seguito della cessazione o riduzione dell’attività lavorativa o per vecchiaia, o per infortunio, o per malattia o per invalidià, o per disoccupazione involontaria”.
  2. Conclusioni
    Alla luce delle considerazioni esposte, deve escludersi che l’attività prestata dal medico specializzando sia inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, ricorrendo una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina.
  3. Nel predetto contratto non è ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività prestata dagli specializzandi e la remunerazione prevista dalla legge posto per l’impegno a tempo pieno degli interessati non si rivolge a vantaggio dell’Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi tanto da escludere la necessità di verifica dell’adeguatezza della remunerazione alla stregua del parametro di cui all’art. 36 Cost.
  4. Nel caso della formazione specialistica del medico lo scopo è quello di garantire un sistema di tutela assicurativa, secondo lo schema tipico dell’assicurazione pubblica gestita dall’Inail, a carico dell’Azienda sanitaria presso la quale viene prestata l’attività formativa e che, allo stesso tempo, che genera il rischio di lesione dell’integrità fisica (…) che deve trovare protezione in forma egualitaria rispetto al personale della stessa Azienda.

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